“Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l’attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall’espressa avvertenza che l’inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi”.

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